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Il Regio decreto 3267 del 1923, a cento anni dalla sua emanazione, rappresenta una pietra miliare nella storia forestale italiana, e mostra tuttora la sua attualità, anche grazie alla amministrazioni centrali e periferiche che l’hanno interpretata e trasfusa in azioni sul territorio nazionale. La perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, con conseguente apposizione del relativo vincolo, la redazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale, in origine a circoscrizione provinciale, le attività di rimboschimento su terreni di proprietà demaniale e anche privata appaiono ad oggi le azioni più incisive sull’assetto della montagna e della copertura forestale italiane, che ne hanno cambiato il volto, anche grazie ad altre norme epocali elaborate nello stesso segno, quali ad esempio la Legge “Fanfani” del 1952. Nel tempo, le regole selvicolturali elaborate per prevenire “con danno pubblico” i dissesti sono divenute regole di buon governo dei boschi, sono state estese a tutte le aree coperta da bosco, indipendentemente dalla perimetrazione del vincolo idrogeologico, anche grazie alla loro trasfusione in norme regionali con relativi regolamenti. Le stesse disposizioni tecniche sono poi state indicate da giurisprudenza consolidata come parametro per interpretare gli interventi colturali consentiti senza preventiva autorizzazione paesaggistica, dopo l’entrata in vigore del Decreto “Galasso” nel 1985, privo di definizioni in proposito. La stessa definizione di bosco ha avuto bisogno di due passaggi normativi, nel 2001 con il D.lgs 227, e nel 2018, con il D.lgs 34, per stabilizzarsi con contenuti minimi uguali sul territorio nazionale. Con la Strategia forestale nazionale, che rende insieme al TUFF cogenti nel quadro nazionale principi dettati da accordi internazionali e strategie europee, si è tornati a delineare una politica forestale nazionale, ad indentificare indirizzi ed azioni cui devono concorre tutti i protagonisti del settore. La Legge di stabilità 2022 ha consentito la messa a disposizione di fondi per un decennio, permettendo così, insieme ai fondi FEASR, di raggiungere gli obiettivi delineati attraverso azioni operative individuate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d’intesa con la Regioni e le Province autonome, nella logica della leale collaborazione, in armonia con il quadro costituzionale vigente. L’iniziativa privata, così come la collaborazione con le rappresentanze delle organizzazioni dedite alla tutela dell’ambiente e la qualificazione degli operatori rappresentano punti qualificanti della chiamata a corresponsabilità di ogni soggetto, per la salute delle foreste e del pianeta.