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Il termine origine costituisce la identificazione dei prodotti contraddistinti da un riferimento geografico. La sua istituzione rappresenta il completamento del processo evolutivo dei vini caratterizzati da tale distinzione, processo che si è sviluppato nei tempi secondo tre fasi: provenienza indicativa del territorio della loro produzione, tipicità descrittiva delle caratteristiche che il prodotto di tale provenienza presenta, origine con la quale si identificano le condizioni ambientali comuni al territorio in questione e che influiscono in maniera preponderante nella formazione delle caratteristiche del prodotto. Il significato di tali termini dimostra in maniera indiscutibile la loro reciproca estraneità sotto il punto di vista funzionale, mentre per quanto riguarda il principio di origine, proprio per la sua natura, può aversi una differenza applicativa relativa alle condizioni ambientali senza che la stessa possa influire sul suo significato. Tale orientamento applicativo può considerarsi adottato dalla normativa francese relativa alla categoria dei crus e da quella tedesca dei vini di qualità. Quella italiana che ricerca una analoga soluzione con l’introduzione delle sottozone per le doc costituisce una palese contraddizione negando la stessa per le igt adottando un criterio innovativo e non applicativo del regolamento comunitario.
The term “origin” refers to the identification of products distinguished by a geographical reference. Its establishment represents the completion of the evolutionary process of wines characterised by this distinction, a process that has developed over time in three stages: origin indicating the territory of their production; typicality describing the characteristics of the product with this origin; origin used to identify the environmental conditions common to the territory in question and which have a predominant influence on the formation of the product’s characteristics. The meaning of these terms clearly demonstrates that they are functionally separate from each other, whereas the principle of origin, precisely because of its nature, can be applied differently in relation to environmental conditions without affecting its meaning. This applicative trend can be considered adopted by French legislation in relation to the category of crus and by German legislation on quality wines. Italian legislation, which seeks a similar solution with the introduction of the sub-zones for DOC wines, is clearly contradictory, denying it for IGT wines and adopting an innovative criterion which does not comply with EU regulations.